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Sovraindebitamento

Ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. a), legge n. 3/2012 per sovraindebitamento si intende “la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente

Servizi

L’art. 6, comma 2, lett. b), della legge n. 3/2012 definisce il consumatore come debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Il debitore formula ai creditori una proposta di accordo che può prevedere:

- la dilazione del pagamento dei debiti

- la remissione (o esdebitazione) parziale dei debiti

- la dilazione del debito ridotto per effetto della remissione parziale (moratoria con esdebitazione parziale).

Possono accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio i soggetti non fallibili (imprenditori commerciali sotto soglia, professionisti, enti non commerciali, imprenditori agricoli, consumatori), previa apposita domanda.

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